Descrizione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Premesso che la Proloco di Ozzero, in persona del suo Presidente pro tempore Sig. Faccini Mauro, con nota prot. nr 1530 del 7/04/2026 ha richiesto la chiusura al traffico della Via I° Maggio, dalle ore 07:30 alle ore 10:00, in occasione dello svolgimento, domenica 12 aprile 2026 della manifestazione denominata “CAMMINANDO MANGIANDO”;
Ritenuto di accogliere la suddetta istanza al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione nonché la fluidità della circolazione stradale;
Considerato che l’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 39 dell’8 aprile 2026 ha concesso il patrocinio alla manifestazione in premessa;
Dato atto di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’art. 5 commi 3, 6 e 7 del Decreto L.vo n. 285 del 30.04.192 “Nuovo Codice della Strada”;
Considerato che il Comune di Ozzero e Morimondo, a seguito delle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, hanno sottoscritto una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 per la gestione associata delle funzioni di polizia locale;
Richiamato l’atto di nomina del 12 marzo 2026 del Comune di Morimondo, con il quale è stato conferito l’incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio di Polizia Locale;
ORDINA
per i motivi in premessa indicati, che venga istituito il divieto di transito di tutti i veicoli sulla Via I° Maggio, nella giornata di domenica 12 aprile 2026, dalle ore 7.30 alle ore 10.00 e comunque sino al termine delle esigenze connesse alla manifestazione
PRESCRIVE CHE
1. la segnaletica deve essere posizionata a cura del richiedente, e dovrà provvedere al dispositivo, conformemente al Codice della Strada, almeno 48 ore prima della sua validità, con pannelli integrativi indicanti il giorno e l’ora della manifestazione (divieto di circolazione domenica 12 aprile 2026 dalle ore 7.30 alle ore 10.00);
2. l’avvenuto posizionamento dovrà essere comunicato a questo Servizio a mezzo e-mail al seguente indirizzo: polizia.locale@comune.ozzero.mi.it
AVVERTE CHE
• a norma dell’art. 3 e 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, alternativamente al T.A.R. competente, ai sensi della Legge 1034/1971 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
• contro la presente ordinanza è ammesso, altresì, ricorso, entro sessanta giorni, dall’entrata in vigore della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37/3° del D. Lgs. 285/1992 e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
• gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) operanti sul territorio, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
DISPONE CHE
• la presente Ordinanza non si applica: ai mezzi di soccorso, di protezione civile e delle Forze di Polizia
• la presente Ordinanza venga trasmessa alla Proloco di Ozzero
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
dott. Fabio GALLI
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Premesso che la Proloco di Ozzero, in persona del suo Presidente pro tempore Sig. Faccini Mauro, con nota prot. nr 1530 del 7/04/2026 ha richiesto la chiusura al traffico della Via I° Maggio, dalle ore 07:30 alle ore 10:00, in occasione dello svolgimento, domenica 12 aprile 2026 della manifestazione denominata “CAMMINANDO MANGIANDO”;
Ritenuto di accogliere la suddetta istanza al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione nonché la fluidità della circolazione stradale;
Considerato che l’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 39 dell’8 aprile 2026 ha concesso il patrocinio alla manifestazione in premessa;
Dato atto di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’art. 5 commi 3, 6 e 7 del Decreto L.vo n. 285 del 30.04.192 “Nuovo Codice della Strada”;
Considerato che il Comune di Ozzero e Morimondo, a seguito delle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, hanno sottoscritto una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 per la gestione associata delle funzioni di polizia locale;
Richiamato l’atto di nomina del 12 marzo 2026 del Comune di Morimondo, con il quale è stato conferito l’incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio di Polizia Locale;
ORDINA
per i motivi in premessa indicati, che venga istituito il divieto di transito di tutti i veicoli sulla Via I° Maggio, nella giornata di domenica 12 aprile 2026, dalle ore 7.30 alle ore 10.00 e comunque sino al termine delle esigenze connesse alla manifestazione
PRESCRIVE CHE
1. la segnaletica deve essere posizionata a cura del richiedente, e dovrà provvedere al dispositivo, conformemente al Codice della Strada, almeno 48 ore prima della sua validità, con pannelli integrativi indicanti il giorno e l’ora della manifestazione (divieto di circolazione domenica 12 aprile 2026 dalle ore 7.30 alle ore 10.00);
2. l’avvenuto posizionamento dovrà essere comunicato a questo Servizio a mezzo e-mail al seguente indirizzo: polizia.locale@comune.ozzero.mi.it
AVVERTE CHE
• a norma dell’art. 3 e 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, alternativamente al T.A.R. competente, ai sensi della Legge 1034/1971 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
• contro la presente ordinanza è ammesso, altresì, ricorso, entro sessanta giorni, dall’entrata in vigore della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37/3° del D. Lgs. 285/1992 e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
• gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) operanti sul territorio, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
DISPONE CHE
• la presente Ordinanza non si applica: ai mezzi di soccorso, di protezione civile e delle Forze di Polizia
• la presente Ordinanza venga trasmessa alla Proloco di Ozzero
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
dott. Fabio GALLI
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/04/2026 10:32:38